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Statuto di COMUNICARE DIGITALE Associazione di Promozione Sociale

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

ARTICOLO 2

DURATA

ARTICOLO 3

SEDE

ARTICOLO 4

SCOPO SOCIALE

ARTICOLO 5

DELEGAZIONE E UFFICI STACCATI

ARTICOLO 6

ASSOCIATI

ARTICOLO 7

QUOTA ASSOCIATIVA

ARTICOLO 8

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11

PRESIDENTE

ARTICOLO 12

VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 13

DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 14

SEGRETARIO

ARTICOLO 15

REVISORE UNICO DEI CONTI

ARTICOLO 16

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ARTICOLO 17

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 18

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 19

RECESSO O ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 20

SCIOGLIMENTO DELLA'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 21

NORMA DI RINVIO

COSTITUZIONE E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

L'11 dicembre 2003 in Lucca, Via V. Veneto 14 si costituita l'Associazione denominata COMUNICARE DIGITALE - Associazione di Promozione Sociale.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza fra tutti gli associati. L'Associazione COMUNICARE DIGITALE ha sede ed amministrazione in Lucca, Via Veneto, 14, per il raggiungimento delle proprie finalit presso Autorit Nazionali, Regionali o Enti Economici anche privati, in facolt del Consiglio Direttivo di nominare sue delegazioni in altre citt.
L'Associazione ha durata illimitata; non ha fini di lucro; i proventi delle attivit, utili ed avanzi di gestione, nonch fondi, riserve o capitale non potranno, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche in forma indirette; gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti ai fini statutari.

ARTICOLO 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Lucca, via Veneto14.
Pu istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia che all'estero secondo le modalit stabilite dal successivo articolo 5.

ARTICOLO 4 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione COMUNICARE DIGITALE ha lo scopo di accrescere la conoscenza e promuovere l'utilizzo dei nuovi strumenti della conoscenza e della tecnica digitale - specialmente Internet e la televisione digitale - in tutte le componenti della societ civile, curandone e favorendone l'accesso attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione e di promozione.
L'Associazione promuove l'informazione e l'educazione all'uso consapevole della tecnologia digitale, sviluppando progetti finalizzati e specifici per favorire l'accesso collettivo alle strutture ed ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni (locali, nazionali ed europee), all'E-learning, alla conoscenza ed alla promozione del territorio e delle sue risorse ambientali, storiche ed artistiche, anche a livello turistico, alla tutela dei diritti, in particolar modo di quelli degli utenti e dei consumatori.
Gli strumenti privilegiati attraverso cui realizzare tali scopi sono: l'organizzazione di convegni, seminari, incontri nonch pubblicazioni, anche su supporto cartaceo; la predisposizione di corsi di formazione nel settore delle tecnologie digitali, la realizzazione di iniziative di produzione, di consulenza e di assistenza per tutti gli associati e per i media, in particolare per il settore delle nuove tecnologie e dei new media.
COMUNICARE DIGITALE si propone come punto di incontro e di raccordo fra i singoli cittadini, le Pubbliche Amministrazioni, le categorie professionali, le Associazioni del Volontariato, le categorie sociali disagiate e le Societ che producono, gestiscono e commercializzano prodotti digitali.
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attivit prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita. Per questioni di particolare complessit tecnica o giuridica, l'Associazione potr avvalersi di consulenze e prestazioni professionali fornite da soggetti esterni o da associati.
L'Associazione svolge la propria attivit sia in Italia che all'estero.
Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito del digitale terrestre e delle attivit imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese che producono servizi alla persona e servizi alle imprese.
In particolare l'Associazione intende favorire una modalit di conduzione e gestione di imprese, in cui siano costantemente presenti le dimensioni di libert, della solidariet e del servizio vicendevole.
L'Associazione tra l'altro si rivolge a:
- tutte le imprese private e pubbliche di qualsiasi natura interessate ad uno sviluppo nell'ambito della tecnologia della televisione digitale terrestre;
- tutte le realt "non profit" e di impresa sociale di qualsiasi natura, destinate a svolgere attivit di assistenza socio-sanitaria,di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e formazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro;
- tutti gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni locali e centrali interessate ad offrire servizi e contenuti utilizzando la tecnologia della televisione digitale terrestre;
- tutte le emittenti locali e nazionali attive sul territorio per la ricerca e lo sviluppo del digitale terrestre in Italia e all'estero;
L'Associazione si propone nei confronti di tutti gli associati di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attivit, nonch di realizzare una rete di solidariet operativa che li renda capaci di incidere nella societ della quale diventino interlocutori.
L'Associazione promuove e autorizza la costituzione di associazioni od enti in grado di rispondere, in maniera pi adeguata e precisa, alle esigenze dei soci.
A tal fine l'associazione potr autorizzare l'utilizzo, oltre che della denominazione "ASSOCIAZIONE COMUNICARE DIGITALE" del suo marchio e del suo emblema.
Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potr:
a) svolgere attivit di promozione, assistenza, coordinamento degli associati;
b) stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni e con le relative aziende private, pubbliche e sociali, con particolare riferimento alle attivit di impresa, solidariet e volontariato nonch alle tematiche inerenti la cooperazione lo sviluppo e l'integrazione europea;
c) divenire interlocutore privilegiato del mondo del digitale terrestre stabilendo rapporti con le sue realt pi rappresentative, tra le quali, associazioni di categoria, centrali cooperative, camere di commercio e ministeri;
d) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nell'ambito delle tecnologie della televisione digitale terrestre.
e) organizzare attivit promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati.
f) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attivit editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
g) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attivit di interesse dell'Associazione e dei soci;
h) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo del digitale terrestre in Italia e all'Estero, nonch erogare corsi di formazione rivolti al cittadino e promossi da Enti Pubblici e/o Associazioni di Categoria per l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
i) assumere in via non prevalente partecipazioni in societ ed enti, associazioni, consorzi, societ di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attivit dei soci.
L'Associazione nell'ambito dei propri fini potr aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 5 - DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione pu istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero delegazioni e uffici staccati, nominandone il responsabile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo pu delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale cos nominato.
Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.
Il Consiglio Direttivo ha la facolt di promuovere e autorizzare la costituzione in altri Paesi di associazioni nazionali denominate, nella lingua locale, "ASSOCIAZIONE COMUNICARE DIGITALE", aventi piena autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.
I rapporti tra l'Associazione e le Associazioni nazionali sono disciplinati da apposite convenzioni.

II NORME DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione le persone giuridiche, enti ed associazioni che ne condividono gli scopi, senza distinzione di nazionalit o cittadinanza, che sottoscrivono ed accettano il presente statuto contestualmente all'atto costitutivo e che onorano i principi e le regole dell'Associazione COMUNICARE DIGITALE.
Gli Enti, le Associazioni, gli Enti Locali e le Societ regolarmente costituite e nominate sono ammesse ed iscritte essendo rappresentate dal loro rispettivo legale rappresentante o da persona da esso delegata.
La domanda di ammissione indirizzata alla sede dell'Associazione Comunicare Digitale. Nella domanda di ammissione, l'aspirante associato indica tutti i dati a lui riferiti; dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto dell'Associazione ed accompagna la domanda con il pagamento della quota associativa relativa al periodo legale di pertinenza.
Sulla domanda, il Consiglio Direttivo delibera entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, con l'ammissione dell'associato che decorre dalla data di delibera da parte del Consiglio Direttivo.
Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo ed facolt del Consiglio Direttivo dell'Associazione cooptare altri associati ai soci fondatori.
Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo.
Sono soci tutti i membri del Consiglio Direttivo. Sono ammissibili al Consiglio Direttivo solamente i rappresentanti dei soci fondatori e/o ordinari muniti di specifica delega o poteri.
Sono soci onorari personalit o Enti che si siano personalmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attivit dell'Associazione.
E' previsto dall'Associazione Comunicare Digitale che gli associati possano costituirsi in comitati di settore omogenei per tipologie di attivit.
E' esclusa la temporaneit della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico degli associati fissata per anno solare ed dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo; non frazionabile, n ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualit di associato.
Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, n tanto meno del Consiglio Direttivo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
E' esclusa la trasmissibilit della quota, la sua rivalutabilit ed il suo rimborso.

III ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Revisore Unico;

Le cariche di membro del consiglio direttivo e del comitato esecutivo sono gratuite.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati, composta da soci fondatori, onorari ed ordinari, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
In essa ciascun socio pu farsi rappresentare mediante delega scritta unicamente da un altro associato, che dovr darne debita comunicazione preventiva in sede di convocazione dell'assemblea.
Ogni associato non pu assumere pi di tre deleghe. Ad ogni associato spetta un voto.
L'assemblea deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 settembre di ogni anno da parte del Consiglio Direttivo.
L'assemblea potr inoltre essere convocata ogni qual volta lo riterr necessario il Consiglio Direttivo e dovr anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare le ragioni di tale convocazione e gli argomenti da trattare.
Le convocazioni dovranno essere comunicate entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l'assemblea a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.
Le convocazioni dovranno essere effettuate a mezzo di lettera inviata via posta ordinaria ovvero via posta elettronica ovvero via fax , oppure mediante pubblicazione on line sul "House Organ" dell'Associazione accessibile da tutti gli associati.
Per la validit delle assemblee, in prima convocazione, necessario che siano presenti o rappresentati almeno la met degli associati pi uno e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.
In seconda convocazione, l'assemblea sar valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e deliberer a maggioranza semplice.
Dovranno essere assunte a maggioranza qualificata e con il voto a maggioranza del Consiglio Direttivo, compresi quelli ad essi assimilati a norma dell'articolo 5, se e in quanto ancora soci:
le delibere aventi per oggetto le modifiche del presente statuto;
disposizioni sul patrimonio dell'Associazione;
Sciogliere l'Associazione.
L'assemblea in particolare delibera sui seguenti compiti a maggioranza semplice:
Eleggere il Consiglio Direttivo
Eleggere il Revisore Unico
Approvare le linee di indirizzo dell'attivit dell'Associazione per l'anno seguente;
Approvare il conto consuntivo - rendiconto, previa acquisizione del parere del Revisore unico;
Stabilire l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci;
Deliberare sui ricorsi dei soci non ammessi e su quelli dei soci espulsi;

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige l'attivit dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice e dura in carica tre Anni. E' composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri eletti tra i rappresenti dei soci.
Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente ed un Vice Presidente fino ad un massimo di tre. Qualora venissero a mancare uno o pi membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominer per cooptazione i nuovi Consiglieri. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potr riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, dal Vice Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata.
In caso di assenza od impedimento del Presidente il consiglio viene presieduto da un Vice Presidente nominato dal consiglio, ovvero in mancanza dal Consigliere pi anziano d'et.
Per la validit delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parit prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo investito dei pi ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione della quale ha piena responsabilit di fronte a enti e terzi.
Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, predisporre uno o pi regolamenti per l'attivit dell'Associazione, regolamentare settori di attivit, nonch stabilire regolamenti, organi ed ogni modalit di funzionamento per i singoli settori e Paesi in cui si svolge l'attivit dell'Associazione.
Il Consiglio potr nominare un comitato tecnico con funzione consultiva per coadiuvarlo nella promozione e nel coordinamento dei diversi settori di attivit dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE

Il Presidente, che anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, eletto da quest'ultimo nel suo seno ed a maggioranza di voti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuisce.
Il Presidente pu mediante delega incaricare i Vice Presidenti o membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni, anche in forma temporanea.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni s'intendono devolute dal Vice Presidente. In caso di assenza, impedimento o di cessazione del Vice Presidente le funzioni verranno assolte dal membro pi anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore Generale.

ARTICOLO 12 - VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente esercita i potere ad esso delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza nelle riunioni del Consiglio Direttivo e nelle Assemblee dei Soci.
Nel caso il Consiglio Direttivo lo decida, tale carica pu essere ricoperta dal Segretario.

ARTICOLO 13 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento pu nominare il Direttore Generale su conforme proposta del Presidente; questo dura in carica tre anni ed rieleggibile.
Il Direttore Generale attua le disposizioni;sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi.
Partecipa senza diritto di voto alle assemblee, non essendo socio, ed al Consiglio Direttivo; collabora alla gestione finanziaria e all'amministrazione dell'Associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilit e sorveglianza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Le funzioni non assolte dal Direttore Generale in caso di sua assenza o impedimento, sono devolute al Vice Presidente.

ARTICOLO 14 - SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha il compito di:
Provvedere alla tenuta e all'alloggiamento del registro dei soci;
Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
Redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
Predisporre il conto consuntivo rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo;

Nel caso in cui non dovesse essere nominato un Direttore Generale:
Provvede alla tenuta dei registri e della contabilit dell'organizzazione nonch alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori;
Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformit alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Essere responsabile dell'eventuale personale dipendente dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - REVISORE UNICO DEI CONTI

l Revisore Unico eletto dall'Assemblea fra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. L.vo 88/1992. Il Revisore Unico ha il compito di:
Controllare l'amministrazione dell'Associazione e vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;
Relazionare all'Assemblea sul rendiconto della gestione con l'attestazione di corrispondenza del rendiconto ai risultati di gestione

ARTICOLO 16 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Con deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo potr essere costituito un Comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono lo scopo dell'Associazione, con il compito di svolgere attivit di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell'Associazione e di valorizzare e promuovere l'attivit dell'Associazione stessa in ogni settore.
La deliberazione del Consiglio Direttivo dovr precisare la durata e il funzionamento del Comitato tecnico scientifico.

IV PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell'Associazione, cio quelli risultanti dagli atti della medesima e dai suoi bilanci, sono costituiti:
dalle varie quote sociali comprese quelle di ammissione;
dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati;
dai ricavi provenienti dalla vendita di contenuti e/o servizi a soci e altre organizzazioni esterne;
dai ricavi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni a carattere associativo (sponsor).

Il Consiglio Direttivo potr determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi.
Il Consiglio Direttivo potr prevedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE

La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio preventivo viene redatto entro il 30 novembre, quello consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.
Il Presidente sottopone all'assemblea generale ordinaria per l'approvazione il bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonch la relazione del Revisore Unico dei Conti.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finch sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
L'Associazione non pu distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonch fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

V REVISIONE, RECESSO E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 19 - RECESSO O ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo, purch in regola con il versamento della quota associativa.
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni volontarie, per indegnit deliberata dal Consiglio Direttivo o decadenza.
I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi ed alle norme regolamentari dell'Associazione;
b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre sei mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualit di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.
L'Associato dichiarato decaduto potr ricorrere contro tale provvedimento all'Assemblea.
L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue secondo le modalit di cui all'art. 27 C.C.:
a) quando il patrimonio divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione l'assemblea deliberer in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalit analoghe o ai fini di pubblica utilit, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o pi liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Il patrimonio residuo sar devoluto a fini di utilit sociale conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, ovvero a favore di associazioni di promozione sociale di finalit similari, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare ala L. 4.12.97 n. 460, alla L 7.12.2000 n. 383 ed alla legge Reg. Toscana 9.12.2002 n. 42.

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